LE INDEBITE UTILIZZAZIONI DELLE IMMAGINI FOTOGRAFICHE
Gianfranco Arciero, settembre 1999

Civiltà dell'immagine, immagine di consumo, comunicazione audiovisiva. Sono espressioni alle quali siamo ormai abituati e con le quali dobbiamo abituarci a convivere sempre di più.

Nell'epoca in cui il tempo di permanenza dell' attenzione da parte del recettore si assottiglia progressivamente è chiaro che soltanto un bombardamento vero e proprio di messaggi visivi è suscettibile di incidere consistentemente sul sistema delle comunicazioni. A questo fenomeno fa riscontro anche una serie di comportamenti atipici che, mentre con alcune categorie di immagini sono giuridiamente ben definiti (vedi il settore della "pirateria audiovisiva" sinonimo pressochè esclusivo del mercato delle videocassette duplicate abusivamente) per la fotografia assumono contorni più sfuocati (è il caso di dirlo). È frequentissimo, infatti, il caso del fotografo (professionista o dilettante) che veda pubblicate a sua insaputa proprie immagini o perché riprese da stampati e pubblicazioni o perché pervenute all'utilizzatore per vie non facilmente controllabili (ad esempio, un book lasciato in visione a qualcuno che abbia, nel frattempo, eseguito delle riproduzioni non concordate o abbia utilizzato le immagini senza il consenso dell'autore e poi restituito il book stesso). Ma l'elenco delle ipotesi delle indebite utilizzazioni potrebbe protarsi all'infinito. Come può cautelarsi, quindi, l'autore di una fotografia?

Chiariamo innanzi tutto che per vedere tutelate le proprie immagini non bisogna essere fotografi professionisti né essere iscritti ad associazioni di sorta. La fotografia è tutelata dalla legge sul diritto d'autore per il semplice fatto di essere stata realizzata (non necessitano - è il caso di ricordarlo - particolari forme di deposito o riconoscimenti di alcuna natura).

In un marasma di norme che tanto negativamente contraddistingue il nostro panorama legislativo quella relativa alla tutela delle fotografie è di una semplicità disarmante: basta scrivere sul retro delle stampe il nome e il cognome del fotografo e l'anno di realizzazione. Neppure il simbolo © è previsto dalla legge, sebbene sia necessario apporlo per indicare, appunto, che la fotografia è protetta. Oltre al vantaggio della sua riconoscibilità "visiva" in ogni parte del mondo. "E per le diapositive come si fa, visto che il telaietto è rimovibile?". È la domanda che viene posta ogni qual volta si tratta questa materia. Intanto è opportuno scrivere sui telaietti le stesse indicazioni previste per le stampa. Poi, come elemento di cautela trattenere gelosamente l'originale. Se si dovessero far visionare a terzi, lasciandole in deposito, delle diapositive, è decisamente preferibile far "circolare" un duplicato. La diapositiva originale, come la negativa, attesta infatti il possesso dei diritti di utilizzazione dell'immagine.

Gianfranco Arciero © 9/1999
Riproduzione Riservata

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Prossimamente tratteremo degli aspetti specifici della tutela con riferimento alle "opere fotografiche" e alle "semplici fotografie". Ci auguriamo che a partire dal traguardo della "carica" dei "Centomila" i visitatori che inviano i quesiti si decidano finalmente a comunicare, oltre all'e-mail, anche l'indirizzo personale. Ripetiamo ancora una volta che è indispensabile per ricevere le risposte.