IL DIRITTO DELLA FOTOGRAFIA DOPO LA FOTOGRAFIA
Seconda Parte
Massimo Stefanutti, febbraio 2013

Chi è autore? Per l’art. 6 L. 633/1941 lo è chi crea, con evidente tautologia. Perciò non lo si definisce  compiutamente e si preferisce dire che chi crea acquista i diritti a titolo originario.
Il successivo art. 8 afferma  è autore chi si dichiara tale nelle forme d’uso, facendo evidente riferimento alla soggettività in una auto-dichiarazione.
Ma l’attuale tecnologia digitale (e le sue occasioni d’uso) sono molto più complesse ed intriganti.
Molti adoperano la nuova Nikon 1, camera digitale che ha una particolare caratteristica: premendo il pulsante di scatto (nella funzione Motion snapshot) si aziona – qualche microsecondo prima del click definitivo - e scatta una serie di fotografi prima, al momento e dopo l’attimo scelto dall’operatore. E poi, indipendentemente dalla volontà del fotografo e sulla base di un criterio preimpostato, sceglie l’immagine finale. Chi è, qui, l’autore, il fotografo che ha genericamente scelto un frammento della realtà o il software che individua un frammento, quale migliore di altri, al di là della percezione, dell’attività volontaria e della conoscenza del fotografo?

Molti non lo sanno, ma molte camere digitali attuali utilizzano la c.d. funzione HDR: in poche parole ”al momento dello scatto, la fotocamera preleva più di un’immagine (tre, cinque in istantanea sequenza), variando l’esposizione tra l’una e l’altra, che è possibile ricombinare successivamente in una sola, in modo da sfruttare l’esposizione ottimale per ogni area dell’immagine”. (4)

Altri casi? Al SI FEST, a Savignano sul Rubicone, ogni anno viene assegnato un premio di fotogiornalismo: nel 2012 lo ha vinto il giovane Giorgio Di Noto, che ha presentato un lavoro dal titolo:  The Arab Revolt. Prendendo spunto dalla documentazione delle rivolte, all’interno della c.d. primavere arabe (nelle quali i partecipanti testimoniavano la loro presenza e il loro agire per mezzo degli smartphone o di videocamere, diffondendo le immagini – in tempo quasi reale – in rete attraverso web-tv o i social network), Di Noto ha esaminato i materiali in rete e ne ha tratto  singole immagini che poi riproduceva tramite una pellicola a sviluppo istantaneo, rileggendo e, in fondo, ricostruendo un’altra versione di quella realtà.
In fondo, Giorgio Di Noto ha sovrapposto la propria autorialità a quella degli autori originali, accantonando intenzioni, visioni, testimonianze dei secondi in favore di una rielaborazione personale non solo dell’evento ma anche del mezzo medesimo con cui l’evento è stato testimoniato (5).

Ed ancora, facciamo riferimento ai vari sistemi automatici di ripresa, siano essi video o fotografici. Nessuno, su Marte, preme il pulsante di scatto delle macchine fotografiche sulla sonda Curiosity: eppure ci giungono eccellenti immagini dei panorami marziani.

Google Street Wiew opera anch’essa con un’apparecchiatura che prescinde dalla volontà di un operatore, che semplicemente imposta il percorso del mezzo e accende il sistema di ripresa. E il risultato è che possiamo essere in ogni parte del mondo, seduti al tavolo della nostra cucina.
Anche Google Earth ci propone splendidi particolari del nostro pianeta; per non parlare, poi,  dei vari satelliti artificiali che rilevano ogni metro di superficie, cancellando dall’uso comune il verbo “nascondere”.
In questi casi, nessuno che sceglie cosa, quando e dove fotografare: però tutti affermano un diritto di autore (rectius: un copyright ) sulle immagini così prodotte.

Così le norme di policy di Google:
”Tutti i diritti di proprietà delle immagini rimangono in capo a Google e/o agli eventuali concessori di licenza e l'uso di Google Maps non comporta l'acquisizione di nessuno di questi diritti. Le immagini sono soggette a copyright e non possono essere copiate, neanche se modificate o integrate con altri dati o software.”

Chi sa interpretare tale norma si rende conto del corto circuito concettuale tra diritto di proprietà sull’immagine (in quanto proprietario di mezzi e del sistema necessario a produrle) e il vero diritto (morale e patrimoniale) in capo ad un autore, che qui non c’è. E la necessità di tutelare un prodotto non giustifica  (in Italia, come nel resto del mondo) l’utilizzo di concetti estranei al caso specifico.
Ma allora, che fare? Prevedere un diritto per l’attuale stato della fotografia digitale e più ampiamente per il
“c.d. bene digitale” (per il momento, non sappiamo cosa ci offrirà il futuro) e ciò in ogni campo del diritto. Già si parla del computer quantico: forse avremo una versione fotografica del gatto di Schoringer?
E’ quel gatto che, se osservato (in ambiente quantico) cambia stato: da vivo a morto o da morto a vivo.

Per la foto potrebbe essere la stessa cosa: guardiamo una foto e, a seconda di chi la guarda e come, è una foto di Basilico o di Cartier-Bresson o di Martin Parr (così sistemiamo una volta per tutte la questione dell’autore).

Le proposte possono esser le più varie, ma debbono far tutte riferimento ad accordi internazionali.
Senza scomodare una revisione della Convenzione di Berna sulla proprietà intellettuale, Neelie Kroes,  Vice Presidente della Commissione europea e responsabile per l’attuazione dell’agenda digitale, ha già annunciato gli studi preliminari per una nuova Direttiva europea per il diritto di autore.
Ma cosa dovrà esserci, in questa nuova Direttiva, sulla tecnologia digitale (non solo per la fotografia) ma anche tutte le applicazioni in rete?
Prima di tutto, trovare una nuova definizione di “opera” per qualunque espressione della creatività umana realizzata con la tecnologia digitale. E’ opera “da quando”?
Vi è anche l’idea di sostituire il concetto di “opera” con quello di “bene (o opera) digitale”.
[Fine Seconda Parte. Segue]

Massimo Stefanutti © 02/2013
Riproduzione Riservata

Avv. Massimo Stefanutti
Diritto della fotografia e della proprietà intellettuale
www.massimostefanutti.it

Crediti
(4) http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2013/03/20/nel-mondo-perfetto-dellhdr/
(5) http://sifest.net/2012/09/16/pesaresi2012/